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Liceità degli accordi prematrimoniali e diritto all’assegno divorzile

Liceità degli accordi prematrimoniali e diritto all’assegno divorzile

Accordo prematrimoniale in Italia

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 11012/2021, torna ad occuparsi della liceità degli accordi prematrimoniali, con i quali i futuri sposi regolano in via preventiva i rapporti patrimoniali e personali, in previsione di una eventuale crisi coniugale e in merito al diritto di assegno divorzile.

Il diritto all’assegno divorzile può essere oggetto degli accordi prematrimoniali?

La Corte di Cassazione ritiene l’accordo nullo per illeceità della causa, in quanto stipulato in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio di cui all’art. 160 c.c.

Il diritto all’assegno divorzile, per la sua natura assistenziale, non è posizione soggettiva disponibile e, conseguentemente, è sottratto all’autonomia privata.

Si ritiene che gli accordi preventivi tra i coniugi, volti a disciplinare le conseguenze economiche dello scioglimento del matrimonio, producano l’effetto di condizionare il comportamento delle parti in giudizio, inducendole a un “mercimonio” di posizioni giuridiche soggettive indisponibili.

Tale posizione trova, peraltro, conforto  nel fatto che la mancanza dell’intervento statale rende privo di ogni efficacia giuridica un accordo interconiugale di separazione e/o di divorzio.

Esistono degli orientamenti di Dottrina che sostengono, per converso, l’ammissibilità della regolazione preventiva dei rapporti familiari in vista di un’eventuale crisi.

Certamente, è auspicabile un intervento del Legislatore che possa fissare l’ambito di liceità di tali accordi, trovando un equilibrio tra la tutela della libertà di iniziativa privata (art. 41 Cost.), il valore della famiglia e del matrimonio nella società (art. 29 Cost.) e la tutela del coniuge più debole.

dì Maria Pia Capozza, Avvocato Rotale

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