CONTRIBUTO PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI : scopri di cosa si tratta e come fare domanda all’INPS

Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile richiedere il bonus genitori divorziati o separati: con il messaggio numero 614 del 09.02.2024, l’INPS ha reso noti i requisiti, le modalità di domanda e i criteri di erogazione del bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi in stato di bisogno per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.
- Il Fondo
La misura è prevista dall’art. 12-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive modifiche, che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno.
Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.
I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del Bonus sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022.
- Domanda – verifica dei requisiti – erogazione
- La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS.
- La verifica dei necessari requisiti per ottenere il Bonus stesso è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- L’erogazione del contributo è affidata all’INPS.
- Chi può fare la domanda
Il genitore in stato di bisogno:
- che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi,
- che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto
L’inadempienza deve essere stata causata dall’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.
- Modalità di presentazione delle domande di Bonus
La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo la procedura indicata dall’INPS al seguente link
- Misura del Bonus
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.
Avv. Maria Pia Capozza