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CONTRIBUTO PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI : scopri di cosa si tratta e come fare domanda all’INPS

CONTRIBUTO PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI : scopri di cosa si tratta e come fare domanda all’INPS

Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile richiedere il bonus genitori divorziati o separati: con il messaggio numero 614 del 09.02.2024, l’INPS ha reso noti i requisiti, le modalità di domanda e i criteri di erogazione del bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi in stato di bisogno per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

  1. Il Fondo

La misura è prevista dall’art. 12-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive modifiche, che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno.

Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.

I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del Bonus sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022.

  1. Domanda – verifica dei requisiti – erogazione

  1. La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS.
  2. La verifica dei necessari requisiti per ottenere il Bonus stesso è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  L’erogazione del contributo è affidata all’INPS.

  1. Chi può fare la domanda

Il genitore in stato di bisogno:

  1. che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi,
  2. che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto

L’inadempienza deve essere stata causata dall’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.

  1. Modalità di presentazione delle domande di Bonus

La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo la procedura indicata dall’INPS al seguente link

  1. Misura del Bonus

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.

Avv. Maria Pia Capozza

 

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