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Diritto Amministrativo Canonico

Cos’è il Diritto Amministrativo Canonico

Il diritto amministrativo canonico rappresenta il Diritto positivo ecclesiale che regola la funzione di governo della Chiesa.

Ad esempio, sono norme di Diritto amministrativo quelle che regolano i mezzi personali di cui si serve la Chiesa per realizzare i suoi fini (persone, uffici ed organizzazione), l’attività intraecclesiale, i muneradocendi e sanctificandi (i più caratteristici mezzi di santificazione), i beni temporali e le norme relative ai servizi, quelle disciplinari ed anche quelle penali.

Possibili casi di ricorso amministrativo

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i possibili casi di ricorso amministrativo:

  • La decisione di rifiutare il riconoscimento di un’associazione da parte dell’autorità ecclesiastica.
  • La mancata approvazione canonica per il riconoscimento di forme stabili di Vita Consacrata in cui i consigli evangelici si realizzano (istituti e società).
  • La violazione di uno dei diritti e doveri di chi aderisce alla Vita Consacrata o ad un Istituto Religioso.
  • Il ricorso al provvedimento di espulsione o di allontanamento emesso dall’Autorità.
  • La rimozione di un parroco che segue una procedura espressamente codificata e disciplinata da specifiche norme, i canoni 1740-1752. Oggetto di protezione giuridica tutelato dalla procedura di rimozione (e di trasferimento) è lo status di parroco. La procedura si applica infatti esclusivamente a chi esercita piena cura pastorale a titolo “proprio”, entro la scadenza del mandato, e quindi:
    • parroco;
    • quasi parroco;
    • cappellano militare (salvo diritto proprio);
    • moderatore della cura pastorale in solidum;
    • cappellano di “missione sui iuris”;
    • missionario titolare di parrocchia.

I ricorsi amministrativi gerarchici con i quali si chiede al Superiore gerarchico dell’autorità che ha emesso l’atto amministrativo (decreto, precetto o rescritto) ritenuto lesivo, la modifica dell’atto impugnato ed il riesame dell’atto amministrativo.

Gli atti amministrativi singolari emanati da un Dicastero della Curia Romana sono ricorribili alla Segnatura Apostolica tramite un processo contenzioso amministrativo, non gerarchico amministrativo.

Leggi anche le mie guide su Diritto Penale Canonico; Diritto del Lavoro Canonico; Diritto Patrimoniale Canonico.

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