Nullità del Matrimonio canonico: quando è possibile richiederla?
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Secondo il Diritto canonico, il Matrimonio tra battezzati è un sacramento ed un patto “con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole” (cfr. can. 1057 CIC).
Il matrimonio celebrato validamente è indissolubile.
Qualora non ci sia un consenso valido non può esserci un matrimonio e può essere chiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio, per accertare che il matrimonio non è mai esistito, perché gravemente viziato all’origine.
In tal modo si adempie ad un dovere di giustizia: la Chiesa non può sciogliere ciò che Dio ha unito ma non può costringere a rimanere uniti coloro che, dopo un’accurata indagine, risultino essere solo «apparentemente» sposati.
Non si intende cancellare o negare la relazione vissuta, le emozioni e l’amore che c’è stato tra due persone.
Non si intende neanche individuare la colpa morale della fine del matrimonio.
L’obiettivo è, semplicemente, ricercare la verità e stabilire se il consenso matrimoniale sia stato valido oppure no.
La nullità canonica nasce da vizi che, ab origine, hanno impedito la valida costituzione del consenso matrimoniale.
Quando la nullità è dichiarata, opera ex tunc e si è dinanzi ad una mera constatazione che quel matrimonio in realtà non è mai esistito.
Con il divorzio lo Stato riconosce ex nunc la volontà dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio e di regolare i loro rapporti economici.
Il matrimonio esiste ed il coniuge divorziato rimane sempre titolare del diritto a richiedere o a rivedere il proprio assegno nel corso del tempo o ad ottenere gli alimenti in caso di sopraggiunta indigenza.
La sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio può essere riconosciuta dallo Stato italiano con il giudizio di delibazione.
Per quanto riguarda i figli eventualmente nati nel corso del matrimonio, dichiarato nullo, essi non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Del resto, va ricordato che nella Chiesa non c’è differenza tra figli nati legittimamente durante il matrimonio e figli nati al di fuori di questo.
I motivi di nullità del matrimonio canonico possono essere divisi in tre categorie:
- I «vizi del consenso»
- Gli impedimenti
- Il difetto di forma
Avvocato Rotale Maria Capozza