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Nullità del Matrimonio ed assegno divorzile

Nullità del Matrimonio ed assegno divorzile

Matrimonio canonico cause di nullità

L’assegno divorzile è dovuto dopo una sentenza di nullità del matrimonio concordatario?

Indice: 

  1. Nullità del matrimonio – Divorzio: ratio e petitum diversi 
  2. L’assegno divorzile è dovuto dopo una sentenza di nullità del matrimonio concordatario?
  3. Conclusione
  1. Nullità del matrimonio – divorzio: petitum e causa petendi diversi 

La nullità del matrimonio ed il divorzio sono istituti giuridici distinti e, conseguentemente, le domande giudiziali che avviano i rispettivi processi sono diverse per petitum che per causa petendi.

La sentenza di divorzio investe il matrimonio-rapporto (con indagine sull’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi) e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi (Cass. n. 12989 del 2012, n. 12982 del 2009, n. 3186 del 2008, n. 4795 del 2005, n. 4002 del 2001, n. 12144 del 1993, n. 1905 del 1980, ecc.).

Il Divorzio scioglie gli effetti del matrimonio dal momento della sentenza civile ma ne presuppone la validità.

La nullità del matrimonio scioglie il vincolo ex tunc ed il negozio giuridico è come se non fosse mai esistito.

E’ bene precisare che non esiste il c.d. Divorzio cattolico.

  • L’assegno divorzile è dovuto dopo una sentenza di nullità del matrimonio concordatario?

Quali sono gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità (divenuta efficace nell’ordinamento dello Stato) nel giudizio civile, in relazione alle statuizioni economiche relative agli ex coniugi consequenziali al divorzio? 

Il tema è ancora dibattuto ed è opportuno riportare l’excursus della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione fino al quesito posto alle Sezioni Unite con l’Ordinanza 5078/2020.

La prima e fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è la n. 1824 del 1993 con la quale, pur confermando la giurisdizione ecclesiastica nelle controversie in materia di nullità del matrimonio concordatario, è stato sancito il principio secondo cui, in base all’Accordo di revisione del Concordato del 1984, la “riserva” di tale giurisdizione doveva ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo medesimo, di modo che, per le cause inerenti alla nullità del matrimonio concordatario, sussistono tanto la giurisdizione italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione.

Un’altra tappa fondamentale è costituita dalla sentenza n. 4202 del 2001, secondo la quale la esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio.

Le parti potrebbero introdurre espressamente nel giudizio di divorzio, la questione sulla esistenza e validità del matrimonio che, dando luogo a statuizioni che incidono sullo stato delle persone devono essere decise ex art. 34 c.p.c., con accertamento avente efficacia di giudicato.

Per questa ragione la sentenza di divorzio – ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio – non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. 

Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall’art. 2909 c.c., salvo le ipotesi eccezionali e tassative di revocazione ex art. 395 c.p.c.

In virtù di detti principi si è dunque ritenuto che:

a) il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle connesse questioni economiche non sia ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (cfr. art. 797 c.p.c., nn. 5 e 6, abrogato ma avente effetti ultrattivi: cfr., tra le tante, Cass. n. 18627 del 2014), 

b) la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità determini il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato o comunque la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’assegno divorzile, in quanto presupponenti la validità dell’atto matrimoniale e del conseguente vincolo venuto meno;

c) il suddetto effetto sub b) non operi in presenza di un giudicato che investa le statuizioni economiche, in virtù degli effetti sostanziali stabiliti dall’art. 2909 c.c., (Cass. n. 24933 del 2019, n. 256, 2600 e 13625 del 2010, n. 4795 del 2005 citata, n. 10055 del 2003; in tema di separazione personale tra coniugi, Cass. n. 30496 del 2017, n. 3998 del 2014, n. 17094 del 2013, n. 12210 del 2012, n. 399 del 2010).

Un altro indirizzo giurisprudenziale è stato espresso dall’ordinanza n. 1882 del 2019, che senza mettere in discussione la conclusione sub a) e dissentendo dalla conclusione sub b), esclude la possibilità che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale possa avere effetti paralizzanti nel giudizio di divorzio, quando la sentenza che abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contenga statuizioni economiche sub iudice.

Nella stessa direzione sembrano collocarsi:

  1. La sentenza della Cassazione n. 11553 del 2018 nel quale la Corte ha osservato incidentalmente che, diversamente da quanto accade in caso di separazione dei coniugi, le statuizioni economiche relative all’assegno divorzile sono insensibili alla pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio;
  2. la sentenza sempre della Corte di Cassazione n. 21331 del 2013 che afferma che “l’attribuzione dell’assegno divorzile (trova) il suo presupposto nella pregressa esistenza di un “rapporto matrimoniale” e nella dichiarazione del suo scioglimento, elementi che non vengono posti nel nulla dal successivo riconoscimento nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità (ex tunc)”, la quale “non fa cessare lo status di divorziato, trattandosi di uno status inesistente in quanto la pronuncia di divorzio determina la riacquisizione dello stato libero”.

Secondo tale orientamento, quindi, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, una volta delibata, non travolge le statuizioni economiche: non soltanto quelle coperte dal giudicato (Cass. n. 4202 del 2001), ma anche quelle a valle della sentenza parziale (o del capo autonomo della sentenza) che dichiari con effetto di giudicato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il processo prosegua anche in fase impugnatoria sulle statuizioni economiche.

Ciò in quanto “il titolo giuridico dell’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero”. 

Non sembra agevole, in realtà, superare l’obiezione che le misure di carattere economico che il Tribunale può disporre, a norma della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, a favore degli ex coniugi, trovano nel matrimonio-atto valido, o quanto meno non nullo, un presupposto necessario.

Inoltre, va considerato che quando il matrimonio è dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, il legislatore disciplina gli interessi economici degli ex coniugi in modo diverso da come li disciplina quando il matrimonio (concordatario e civile) sia valido, essendo riconosciuto il trattamento economico previsto per il matrimonio putativo dagli artt. 128,129 e 129 bis c.c., (in virtù dell’indiretto richiamo operato, per il matrimonio concordatario, dalla L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 18).

Da ricordare, inoltre, che l’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984, prevede che “la Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”.

Al contrario, se il matrimonio non è nullo, trova applicazione la diversa disciplina sostanziale prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, con l’attribuzione eventuale dell’assegno divorzile al coniuge bisognoso che dà titolo alla pensione di reversibilità e ad una quota del trattamento di fine rapporto.

In questa linea è la sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 2001, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 847 del 1929, art. 18, e degli artt. 129 e 129 bis c.c., in riferimento all’art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato.

La Corte Costituzionale ha osservato, da un lato, che il principio costituzionale di eguaglianza non rende necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore – nell’esercizio della sua discrezionalità – ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline; dall’altro, che non può esserci una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento.

  • Conclusione

In conclusione, il legislatore civile ritiene che se il matrimonio (concordatario e anche civile) è nullo, per la disciplina dei rapporti economici trovino applicazione non le norme tipiche del matrimonio valido sciolto o di cui siano cessati gli effetti, ma quelle relative al matrimonio putativo.

Questa regola generale può essere derogata solo in virtù della forza del giudicato che abbia definitivamente disciplinato le statuizioni economiche. 

Al contrario, la sentenza che dichiari soltanto cessati gli effetti civili del matrimonio non attribuisce un diritto all’assegno sul quale possa operare il giudicato.

La Giurisprudenza della Cassazione ha adottato due tesi che portano a due conclusioni diverse e, quindi, bene ha fatto la Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 25 febbraio 2020, ordinanza n. 5078) a rimettere il quesito alle Sezioni Unite e, precisamente, se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d’appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l’effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970, e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo.

Avv. Maria Capozza

Avvocato Rotale Digitale

 

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