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Annullamento del matrimonio civile

Nell’articolo di oggi ti parlerò dell’Annullamento del Matrimonio civile e di tutto ciò che esso comporta in modo da fornirti un quadro chiaro e completo sull’argomento.

 

Vuoi saperne di più?

 

Separazione, divorzio, annullamento del matrimonio

Come credo ben sai, il matrimonio è un negozio giuridico disciplinato dal nostro ordinamento, che vi ricollega diritti e doveri. L’art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come una “società naturale fondata sul matrimonio “.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento ti voglio illustrare quali sono le possibili fasi patologiche che si possono verificare all’interno del Matrimonio. Esse sono essenzialmente 3:

  • separazione, che sospende gli effetti del matrimonio per un periodo;
  • divorzio, che scioglie il vincolo del matrimonio;
  • annullamento del matrimonio, che invalida il vincolo coniugale.

Nel caso in cui uno dei coniugi sia a conoscenza di una causa di annullamento, ma lascia che l’altro la ignori, l’art. 139 c.c. pone a carico del primo una sanzione pecuniaria, a meno che la sua condotta non integri la fattispecie penale di cui all’ art. 589 c.p che punisce l’induzione al matrimonio con l’inganno.

Motivi dell’Annullamento del Matrimonio civile

Ora che hai ben chiara la distinzione tra i 3 tipi di “patologia”, scopriamo quali sono i motivi per cui si verifica un annullamento del matrimonio civile.

L’annullamento del matrimonio civile determina la perdita di efficacia del vincolo matrimoniale nelle seguenti ipotesi:

  • Matrimonio contratto in violazione dell’articolo 84 del codice civile (minore età) in questo caso sono legittimati all’impugnazione i coniugi, i genitori e il pubblico ministero. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché sono determinati i soggetti legittimati all’impugnazione; il vizio, inoltre, è sanato quando il coniuge minorenne al momento della celebrazione, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia impugnato il matrimonio.
  • Matrimonio celebrato in violazione all‘articolo 85 del codice civile (interdizione per infermità di mente) legittimati all’ impugnazione sono il tutore, il pubblico ministero, e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e sempre che al tempo della celebrazione matrimonio vi fosse già stata una sentenza di interdizione. Si tratterebbe di un caso di annullabilità relativa. Si decade dall’azione si vi è stata coabitazione della durata di un anno dalla revoca della sentenza di interdizione.
  • Incapacità naturale di uno dei coniugi (articolo 120 del codice civile) se uno dei coniugi prova di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione matrimonio può impugnarlo nel termine di un anno dal recupero delle facoltà mentali. Anche in questo caso si parla di annullabilità relativa poiché l’impugnazione spetta al solo coniuge ed è sottoposta al breve termine di decadenza di un anno.
  • Vizi del consenso: secondo l’articolo 122 del codice civile, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza, determinato timore di eccezionale gravità, da errore sulla identità del coniuge o da errore essenziale sulle sue qualità personali.

Vizi del consenso e Annullamento del matrimonio civile

In particolare, se il consenso del coniuge sia stato estorto con minacce, si ha violenza e precisamente violenza morale in grado di condizionare il consenso (“Ho paura che/di…, quindi mi sposo”).

Essa si manifesta in una minaccia che possiede le seguenti caratteristiche:

  • è grave, attuale ed effettiva;
  • è idonea a far temere un male ingiusto e notevole, tenendo conto della
    sensibilità personale e dello stato soggettivo del coniuge;
  • può essere espressa con qualsiasi mezzo (parole, gesti, scritti) ed essere
    esplicita o manifestata indirettamente attraverso comportamenti intimidatori.

Oggetto della violenza è la persona oppure i beni dello sposo o dei suoi prossimi congiunti.

Se nella violenza le minacce sono dirette a far celebrare nozze non volute, in caso di timore il matrimonio non deve essere imposto, ma presentarsi come l’ unica via per sottrarsi a un pericolo e come la scelta del male minore (“ Mi sposo perché è l’unico modo per… ”).

Il timore deve essere di eccezionale gravità , tale da condizionare la manifestazione del consenso, in base alle condizioni personali e alla sensibilità del coniuge e derivare da una causa esterna, quindi da una persona o un fatto naturale.

Di conseguenza, il timore putativo – privo di riscontri oggettivi e basato esclusivamente su un sentimento di angoscia o disperazione sorto nell’animo del coniuge – e quello reverenziale (lo stato di soggezione psicologica basato su sentimenti di ossequio e reverenza), non giustificano
l’annullamento del matrimonio.

Inoltre, il matrimonio può essere impugnato per errore sull’identità o sulle qualità personali dell’altro coniuge (“ Mi sono sbagliato ”) e precisamente:

  1. Errore sull’identità della persona dell’altro coniuge: ipotesi più di scuola che reale. È il caso, ad esempio, di chi commette un vero e proprio sbaglio sulla persona che ha sposato, magari perché sotto il velo non aveva visto trattarsi di un’altra donna.
  2. Errore sulle qualità personali dell’altro coniuge: in questo caso l’errore verte sulla qualità del coniuge che deve essere determinante per il consenso dell’altro coniuge e tale per cui, in sua assenza, quest’ultimo non avrebbe contratto matrimonio. Esso può avere ad oggetto solo fatti presenti o passati e non circostanze future.

L’articolo 122 elenca cinque ipotesi tassative di errore essenziale

  1. malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale che sussista prima del matrimonio e influisca in modo determinante sulla vita coniugale;
  2. sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
  3. dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  4. condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni;
  5. stato di gravidanza nel caso in cui il marito sappia che la moglie è incinta ma ignora che il bambino che quest’ultima aspetta non è suo.

In tutti questi casi si decade dall’impugnazione se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore, oppure sia stato scoperto l’errore. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché la legittimazione ad impugnare spetta solo al coniuge.

 

Ti ritrovi in una di queste situazioni e hai bisogno di un confronto?

 

Simulazione del consenso e Annullamento del matrimonio civile

Altra ipotesi di annullabilità del negozio matrimoniale è la Simulazione del consenso, che si ha quando i coniugi contraggono matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare diritti presso discendenti( art. 123 c.c. ).

A differenza dei casi ordinari simulazione si ritiene ammissibile la prova per testi. Si decade dalla azione dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio o nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi dopo la celebrazione.

Oltre che per motivi di cittadinanza, si può ricorrere alla simulazione per ottenere la reversibilità della pensione o acquisire diritti ereditari; ottenere punteggi per l’assegnazione di un alloggio popolare; esaudire il desiderio dei genitori di regolarizzare una situazione attraverso il c.d. matrimonio riparatore (pensiamo a una ragazza rimasta incinta senza volerlo).

In particolare, l’azione può essere esercitata quando:

  • esiste una dichiarazione esplicita in tal senso che precede il matrimonio;
  • il coniuge che propone l’azione riesce a provare con ogni mezzo l’accordo preventivo tra i coniugi;
  • gli sposi non hanno convissuto come coniugi dopo il matrimonio;
  • è decorso meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio.

Iter dell’Annullamento del matrimonio civile

L’annullamento del matrimonio può essere chiesto dai due coniugi ed anche da altri soggetti ex art. 117 del codice civile. In particolare, può essere richiesto l’annullamento del matrimonio anche dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che hanno un interesse attuale e legittimo a impugnarlose il matrimonio è stato contratto in violazione:

  • della libertà di stato (art. 86 del codice civile)
  • dei vincoli di parentela, affinità, adozione (art 87 del codice civile);
  • in caso di delitto commesso, anche in forma tentata, in danno del coniuge dell’altro (art. 88 del codice civile).

Se poi il matrimonio è stato comunque contratto in violazione dell’art 84 c.c., ovvero da soggetti che non hanno compiuto ancora l’età richiesta (18 anni o 16 in presenza di gravi motivi) il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, dai genitori e dal Pubblico Ministero.

Il coniuge minorenne che intende chiedere l’annullamento deve però agire entro un anno dal compimento della maggiore età, mentre l’azione proposta dal genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta se, mentre il giudizio pende, il minore raggiunge la maggiore età, c’è stata procreazione o concepimento o il minore ha comunque manifestato la volontà di voler mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Per chiedere l’annullamento del matrimonio civile il procedimento da seguire è quello ordinario.

Per quanto riguarda i tempi per proporre domanda si può dire in generale, che l’annullamento è possibile solo se non è trascorso ancora un anno dalla celebrazione o dalla scoperta delle cause previste ai fini dell’annullamento, sempre a meno che, nel frattempo, i coniugi non abbiano tenuto comportamenti dai quali si desume la volontà di mantenere in vita il matrimonio. I costi sono quelli relativi alle spese legali ed al compenso dell’Avvocato.

Conseguenze dell’Annullamento del matrimonio civile

Ora che hai compreso in cosa consiste l’annullamento del Matrimonio Civile e i casi in cui si può ricorrere ad esso, passo ad illustrarti le conseguenze di tale atto.

In particolare, la sentenza che accerta l’annullamento del matrimonio, comporta le seguenti conseguenze:

  • perdita della qualità di coniuge, con conseguente riacquisto della libertà di stato e, per la donna, dell’uso esclusivo del cognome di nascita. Tra i coniugi vengono meno tutti i diritti e gli obblighi di natura personale legati al matrimonio (obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza del coniuge);
  • da un punto di vista patrimoniale, cessa la comunione legale, si scioglie il fondo patrimoniale (si tratta di quello strumento con cui uno dei coniugi vincola determinati beni ai bisogni della famiglia), si perdono i diritti ereditari (come ad esempio, il diritto alla pensione di reversibilità) e perdono efficacia eventuali donazioni obnuziali (quelle fatte proprio nell’ambito del matrimonio);
  • nei rapporti con i figli, in relazione all’affidamento dei figli minorenni e al loro mantenimento, si applicheranno le regole stabilite in sede di separazione a seconda che siano stati affidati congiuntamente a entrambi i coniugi o in modo esclusivo a uno solo. In particolare, ci si chiede che cosa accada per i figli nati nel corso dell’unione poi dichiarata nulla: essi conservano i loro diritti nei confronti dei genitori ed anche i loro doveri. Conservano anche lo status di figlio legittimo. Diverso è il caso in cui il matrimonio sia stato annullato per bigamia o per parentela e entrambi i genitori erano in malafede (vedi sotto): in questo caso, i figli assumono la qualità di figli naturali;
  • nei rapporti di parentela, viene meno il vincolo di affinità tra l’ex coniuge e i parenti dell’altro.

Eccoci arrivati alla fine. Con questo articolo spero di averti fornito maggiore chiarezza sull’Annullamento del matrimonio Civile.

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Leggi anche le nostre guide sull’Annullamento del Matrimonio Religioso, sulla Nullità del Matrimonio Civile e sulla Nullità del Matrimonio Canonico.