Nell’articolo di oggi ti spiegherò passo a passo in cosa consiste la Nullità di Matrimonio Canonico e tutto ciò che essa comporta.
Ecco l’indice degli argomenti che affronteremo:
- Nullità di Matrimonio Canonico – nullità del sacramento del matrimonio
- Motivi di nullità del matrimonio
- Il processo di nullità
- Il processo breve
- Dispensa per matrimonio rato e non consumato
- Non esiste l’annullamento del matrimonio canonico
- Conseguenze della Nullità del Matrimonio Canonico
- Delibazione della Sentenza Ecclesiastica
- Costi della Nullità di Matrimonio Canonico
- Durata del processo di Nullità del Matrimonio Canonico
Nullità di Matrimonio Canonico – nullità del sacramento del matrimonio
Per prima cosa è doveroso ricordare che secondo il Diritto canonico, esiste il Sacramento del Matrimonio.
Il Matrimonio tra battezzati è un sacramento ed un patto “con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole” (cfr. can. 1057 CIC).
Ricorda che: Il matrimonio celebrato validamente è indissolubile.
Quindi come è possibile che esista la Nullità di Matrimonio Canonico?
Qualora non ci sia un consenso valido non può esserci un matrimonio e può essere chiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio, per accertare che il matrimonio non è mai esistito, perché gravemente viziato all’origine.
In tal modo si adempie ad un dovere di giustizia: la Chiesa non può sciogliere ciò che Dio ha unito ma non può costringere a rimanere uniti coloro che, dopo un’accurata indagine, risultino essere solo «apparentemente» sposati.
Non si intende cancellare o negare la relazione vissuta, le emozioni e l’amore che c’è stato tra due persone. Non si intende nemmeno individuare la colpa morale della fine del matrimonio.
L’obiettivo è, semplicemente, ricercare la verità e stabilire se il consenso matrimoniale sia stato valido oppure no.
La nullità canonica nasce quindi da vizi che, all’origine, hanno impedito la valida costituzione del consenso matrimoniale.
Quando la nullità è dichiarata, opera ex tunc e si è dinanzi ad una mera constatazione che quel matrimonio in realtà non è mai esistito.
Lo Stato con il divorzio riconosce ex nunc la volontà dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio e di regolare i loro rapporti economici. Il matrimonio esiste ed il coniuge divorziato rimane sempre titolare del diritto a richiedere o a rivedere il proprio assegno nel corso del tempo o ad ottenere gli alimenti in caso di sopraggiunta indigenza.
La sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio può essere riconosciuta dallo Stato italiano con il giudizio di delibazione.
Per quanto riguarda i figli eventualmente nati nel corso del matrimonio, dichiarato nullo, essi non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Del resto, va ricordato che nella Chiesa non c’è differenza tra figli nati legittimamente durante il matrimonio e figli nati al di fuori di questo.
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Motivi di nullità del matrimonio
Ma quali sono i motivi della nullità del Matrimonio Canonico?
Possiamo dividerli in tre categorie:
- I «vizi del consenso»
- Gli impedimenti
- Il difetto di forma.
Ora cercherò di indicarti in modo esemplificativo alcune ipotesi di nullità matrimoniale:
- Impotenza
- Insufficiente uso di ragione
- Difetto di discrezione di giudizio
- Incapacità di assumere le obbligazioni del matrimonio per una grave anomalia psichica
- Ignoranza
- Errore
- Dolo
- Simulazione totale o parziale
- Condizione
- Timore
- Mancanza di forma canonica
- Scioglimento in favore della fede.
Il processo di nullità
Ora che hai ben chiaro in cosa consiste la Nullità del Matrimonio Canonico e le situazioni in cui essa può essere concessa, ti spiegherò come nella pratica può essere ottenuta.
Deposito di un Libello
Il procedimento inizia con il deposito di un Libello presso il Tribunale Ecclesiastico competente (TER, Tribunale Ecclesiastico Regionale) in cui vengono descritti i fatti e le ragioni in diritto per cui viene chiesto l’accertamento della nullità del matrimonio.
Istituzione del Collegio Giudicante
Il Vicario Giudiziale istituisce il collegio giudicante, composto da un Presidente e due giudici.
Il Difensore del Vincolo porta le sue obiezioni, a tutela del matrimonio.
Le difese
Con decreto di citazione, il Presidente chiama le parti in causa affinché presentino le loro difese.
Il coniuge convenuto riceve copia del libello, viene informato dei propri diritti processuali ed è invitato a manifestare la posizione che intende assumere.
Il decreto di formulazione del dubbio
A questo punto si fissa il possibile motivo di nullità con il decreto di formulazione del dubbio.
La fase istruttoria
Segue una fase istruttoria in si raccolgono le prove vengono espletate le eventuali perizie. Gli atti della causa vanno consegnati solo agli Avvocati delle parti.
Fase Dibattimentale
Una volta conclusa la fase istruttoria, si passa alla fase dibattimentale con gli scritti difensivi degli Avvocati e del Difensore del Vincolo.
Con la Riforma del 2015 di Papa Francesco la sentenza di primo grado è esecutiva se non viene proposto appello o se l’appello non viene accolto in quanto le sue motivazioni sono manifestamente infondate.
Non ci sarà più bisogno, dunque, di due sentenze conformi.
Il processo breve
L’8 settembre 2015 Papa Francesco ha promulgato per la Chiesa latina il “motu proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus e per le Chiese cattoliche orientali è stato contestualmente promulgato il motu proprio Mitis et Misericors Iesus, con cui ha introdotto il processo più breve in caso di conclamata nullità ed accordo delle parti.
La normativa è entrata in vigore l’8 dicembre 2015.
In questo caso la domanda di nullità del Matrimonio può essere inoltrata congiuntamente dalle parti.
Quando è possibile avviare un processo breve?
Il c.d. processo breve può essere avviato nei casi più evidenti e semplici come, ad esempio:
A. mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà,
B. la brevità della convivenza coniugale,
C. l’aborto procurato per impedire la procreazione,
D. l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo,
E. l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione,
F. la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.
Il processo breve è affidato direttamente al Vescovo Diocesano nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Contro le sue decisioni ci si potrà appellare all’Arcivescovo Metropolita più vicino o alla Rota Romana.
Anche in questo caso la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello o se le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate.
Non ci sarà più bisogno, dunque, di due sentenze conformi.
Dispensa per matrimonio rato e non consumato
Il matrimonio è “rato e non consumato” quando alla celebrazione non è seguita l’unione fisica: in tal caso, su richiesta delle parti (o almeno di una di esse), per un giusto motivo, il Papa può sciogliere tale matrimonio.
Non esiste l’annullamento del matrimonio canonico
Comunemente si parla di annullamento di matrimonio anche per l’annullamento del matrimonio canonico.
Si tratta di un’espressione errata perché, per la Chiesa, il matrimonio è e rimane un vincolo indissolubile.
Secondo il Diritto canonico si può soltanto accertare la nullità del sacramento del Matrimonio, dopo un regolare processo presso i Tribunali Ecclesiastici e/o presso la Rota Romana (comunemente conosciuta come Sacra Rota).
Esiste invece l’annullamento del matrimonio civile.
Ho scritto anche una guida sulla nullità del matrimonio civile.
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Conseguenze della Nullità del Matrimonio Canonico
Ora che hai un quadro più completo sulla Nullità del matrimonio Canonico e sul processo per ottenerla, voglio illustrarti anche quali sono le conseguenze di tale atto sui figli e sul “coniuge”.
- I figli nati dall’unione dichiarata nulla, essi sono legittimi in quanto nati da un matrimonio “putativo”, cioè che si credeva esistesse: pertanto, la dichiarazione di nullità non ha su di loro alcun effetto civile o religioso. La loro custodia e il loro mantenimento vengono regolati secondo le regole del Diritto di Famiglia civile.
- Cessano gli obblighi relativi all’assegno di mantenimento per il coniuge, che sono, invece, previsti nella separazione civile, e scompaiono pure eventuali diritti ereditari, come nel divorzio.
Ti ricordo la differenza primaria e sostanziale tra la nullità del matrimonio ed il divorzio civile: la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico opera ex tunc ed il vincolo matrimoniale si ha per “mai esistito”.
La sentenza civile di dichiarazione del Divorzio ha effetto ex nunc, ovvero dalla sentenza in poi.
Delibazione della Sentenza Ecclesiastica
Terminato il procedimento per nullità, si può chiedere, qualora ci sia interesse, la delibazione della sentenza ecclesiastica (il procedimento di delibazione è necessario per attribuire efficacia nello Stato italiano alla sentenza resa dal Tribunale ecclesiastico) che ha valore civile, come il matrimonio, in tutti i Paesi che – come l’Italia – hanno un patto concordatario con la Chiesa, che ne disciplina i rapporti con lo Stato.
Nei paesi non concordatari, la dichiarazione di nullità emessa da un Tribunale Ecclesiastico non ha effetto civile: perciò chi vuole risposarsi deve ottenere una sentenza di divorzio.
Con “Risposta ad Interpello n. 199/2020” l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa i provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario, interpretando in modo estensivo l’articolo 19 della legge n.74 del 1987.
L’articolo 19 summenzionato dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La Corte Costituzionale con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 19 in parola, nella parte in cui non estendeva l’esenzione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
La Corte ha sottolineato che l’agevolazione prevista dalla norma deve essere estesa alla totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile il regime di favore dell’articolo 19, sopra citato:
- agli atti relativi al procedimento di separazione personale (sentenza della Corte Costituzionale del 10/05/1999, n. 154);
-
alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti (sentenza della Corte
Costituzionale del 2-15/04/1992, n. 176); - ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli (sentenza della Corte Costituzionale del 11/06/2003, n. 202).
Per giurisprudenza costante (cfr. Cassazione sentenza n. 176/1992) una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi di cui gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione in considerazione dell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi.
Il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle procedure, atteso che l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è tipica anche del giudizio di separazione.
L’articolo 19 della legge n. 74/1987 è da considerarsi una norma di esenzione di natura principalmente oggettiva, posta a presidio delle ragioni sociali di tutela della famiglia e di salvaguardia dell’integrità economica nella crisi familiare.
La ratio dell’articolo 19 risiede nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi che stanno vivendo.
Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona ed a tutela della famiglia.
La Corte di Cassazione, ancora, con l’ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, ha ribadito che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate rileva che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, esenti da imposta di registro, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l’imposta di registro è dovuta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002, n. 30).
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate con la “risposta ad interpello 199/2020” ed a conferma della soluzione interpretativa adottata con la Ris. n. 43 del 2005, ribadisce che l’interpretazione dell’art. 19 L. 74/1987 è tale da ricomprendere nell’alveo dell’agevolazione tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i propri rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013).
Conseguentemente, ritiene che anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto determina nell’ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario rientra tra “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell’ articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Infine, in tema di delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio canonico, si segnala che il 26 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 30900, con la quale ha respinto una richiesta di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
Il ricorrente sosteneva che, dopo pochi mesi dal matrimonio, aveva instaurato una relazione extraconiugale con altra donna ed ha vissuto con la moglie come un “separato in casa”.
La convivenza da separati in casa, era durata oltre tre anni.
I Giudici hanno ritenuto irrilevante la mancanza di adesione affettiva tra i coniugi.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e ribadisce che la convivenza coniugale, ove protrattasi oltre i tre anni, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, come tale ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità.
Sostiene inoltre che la mancanza di affectio coniugalis possa acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno.
I coniugi devono escludere consapevolmente gli effetti giuridici della coabitazione.
Solo in questo caso, la convivenza perderebbe ogni valenza riconducibile all’esistenza del rapporto coniugale.
Costi della Nullità di Matrimonio Canonico
Ma quanto costa la Nullità del Matrimonio Canonico?
La Conferenza Episcopale Italiana emette periodicamente dei provvedimenti con cui stabilisce un tariffario per i tribunali e gli avvocati. L’ultima Determinazione promulgata il 3 dicembre 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 stabilendo il tariffario che ti illustrerò tra poco.
I costi processuali da prendere in considerazione sono due:
A) Le spese per il Tribunale. La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in €525.
La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di €262,50.
B) Le spese per l’avvocato. L’onere economico comprende a sua volta due voci: l’onorario e le spese vive.
- Onorario per il patrocinio nel processo di primo grado con rito ordinario. Consulenza e studio : Fino a €250,00
Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa) da €480,00 a €650,00
Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie) da €640,00 a €1.200,00
Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado da €480,00 a €900,00
- Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado con rito ordinario da €650,00 a €1.300,00
- Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) nel processo di primo grado €350,00
- Spese vive : si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio.
Le condizioni di indigenza. Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria. Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.
Le cause dinnanzi alla Rota Romana. Le cause in appello dinnanzi alla Rota Romana, a seguito del Rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015 sono gratuite.
Durata del processo di Nullità del Matrimonio Canonico
Qual è la durata di un processo di Nullità del Matrimonio Canonico?
La durata del processo dipende dai tribunali ecclesiastici, dalla loro mole di lavoro e dalla loro capacità organizzativa.
Per esempio, mentre in alcune città si ottiene una sentenza di primo grado in 8-10 mesi, in altre sedi possono diventare molti di più.
Nella peggiore delle ipotesi, quindi, i tempi sono quelli classici della separazione civile.
Con questo articolo spero di averti fornito maggiore chiarezza sulla Nullità del Matrimonio Canonico.
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