Spese straordinarie dei figli e atto di precetto: la Cassazione sceglie la linea rigorosa
Cassazione n. 22522/2025: serve documentare gli esborsi (non basta elencarli)
Il principio: quando il genitore separato che ha sostenuto spese a favore dei figli chiede all’ex non convivente di contribuire alla propria quota, non può limitarsi a elencare gli esborsi: deve documentarli (o, quantomeno, metterli a disposizione per un’immediata verifica).
1) Due tipi di spesa straordinaria
La sentenza della Cassazione n. 22522 del 4 agosto 2025 ricorda che le spese straordinarie per i figli si distinguono in:
Spese che richiedono accordo preventivo per ottenere il contributo dell’altro genitore (es. extracurriculari non essenziali): il rimborso presuppone che l’accordo sia stato effettivamente raggiunto e dimostrato nelle forme previste.
Spese mediche e scolastiche ordinarie, per le quali non serve un previo accordo: qui l’azione esecutiva è possibile solo se il genitore creditore documenta la sopravvenienza e l’entità degli esborsi.
In entrambe le ipotesi, il genitore obbligato conserva il diritto di contestare il credito (ad esempio, negando che la spesa rientri tra quelle necessarie o lamentando la violazione delle modalità fissate per individuare i bisogni del minore).
2) Due orientamenti in Cassazione (fino a oggi)
La Suprema Corte dà conto di un “disallineamento” nella propria giurisprudenza:
Orientamento rigoroso (tradizionale): il titolo esecutivo derivante dal provvedimento di separazione legittima il precetto solo se il genitore creditore allega e documenta l’effettiva sopravvenienza delle spese e il relativo importo.
Orientamento più elastico (recente): si è talvolta ritenuto sufficiente una mera elencazione delle spese nel precetto, senza onere di immediata produzione documentale.
La scelta della Corte: vince la linea rigorosa
Con la n. 22522/2025 la Cassazione sceglie espressamente l’indirizzo rigoroso: serve la documentazione delle spese e non basta l’elenco.
Le ragioni:
Tutela del genitore debitore: deve poter conoscere natura e misura di ciò che gli viene richiesto, per esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Celerità e deflazione del contenzioso: un onere probatorio chiaro riduce opposizioni e incidenti esecutivi, contribuendo alla ragionevole durata del processo.
Ossequio al titolo e coerenza sistematica: il provvedimento (o l’omologa) che disciplina forme e modalità va rispettato; le spese straordinarie sono indeterminate ex ante, perciò la loro attuazione esecutiva richiede rigore ex post nella prova.
Documenti: allegazione materiale o “messa a disposizione”
La Corte precisa un punto pratico importante: la documentazione non deve necessariamente essere materialmente allegata al precetto.
È sufficiente che sia chiaramente indicata come “messa a disposizione” del debitore per immediata consultazione (ad es. tramite PEC, link sicuro, cartella condivisa o visione presso lo studio), purché identificabile e verificabile subito.
Ricadute operative
Per il genitore creditore (e i difensori)
Classificare le voci: distinguere tra spese con accordo preventivo e spese mediche/scolastiche ordinarie.
Provare l’accordo, quando richiesto (PEC, e-mail, modulo condiviso, clausole del titolo).
Documentare gli esborsi per le spese ordinarie (fatture, ricevute, attestazioni, date e importi).
Indicare la “messa a disposizione” se non si allegano i documenti, con istruzioni di accesso immediate e puntuali.
Per il genitore debitore
Diritto all’informazione su natura e importi delle spese richieste.
Possibilità di contestazione sulla riconducibilità delle voci, sul rispetto delle modalità pattuite e sull’adeguatezza della documentazione.
In conclusione
L’accordo di separazione omologato costituisce titolo esecutivo sufficiente a fondare l’azione esecutiva a due condizioni:
per le spese soggette ad accordo: l’accordo esiste ed è provato;
per le spese mediche/scolastiche ordinarie: gli esborsi sono documentati (oppure messi a disposizione per una verifica immediata).
La scelta della Cassazione per la linea più rigorosa rafforza la tutela del debitore e favorisce la celerità dei processi, riducendo il contenzioso inutile.
Avv. Maria Pia Capozza