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Trascrizione tardiva del matrimonio religioso: il rifiuto di un coniuge non è illecito. La Cassazione riafferma il principio di autodeterminazione

Trascrizione tardiva del matrimonio religioso: il rifiuto di un coniuge non è illecito. La Cassazione riafferma il principio di autodeterminazione

Di recente la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ord. n. 24409 del 2 settembre 2025) ha chiarito che il rifiuto di uno dei coniugi di prestare il consenso alla trascrizione tardiva del matrimonio religioso non integra un fatto illecito risarcibile: è, al contrario, esercizio del diritto personale di autodeterminarsi se attribuire o meno effetti civili al vincolo canonico.

Il caso in sintesi

Due coniugi messinesi, sposati in chiesa nel 2009, scoprono — all’avvio della separazione l’anno successivo — che il parroco non aveva trasmesso l’atto all’ufficiale di stato civile. La moglie chiede al marito di firmare per la trascrizione tardiva; lui si oppone. La donna agisce per danni contro il coniuge e contro la Curia/il parroco. Tribunale e Corte d’Appello di Messina rigettano; la Cassazione conferma: nessuna responsabilità del coniuge dissenziente, e responsabilità del parroco non automaticamente configurabile senza prova di un danno immediato e diretto.

Il quadro normativo essenziale

  • Effetti civili del matrimonio canonico. Sono riconosciuti solo se l’atto è trascritto nei registri di stato civile. La richiesta è presentata dal parroco entro 5 giorni dalla celebrazione (Accordo di Villa Madama, art. 8, l. 121/1985). (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
  • Trascrizione tardiva. Se la trascrizione avviene oltre i 5 giorni, la giurisprudenza richiede il consenso attuale di entrambi i coniugi (o almeno la non opposizione dell’altro) al momento della richiesta tardiva, non essendo sufficiente la volontà originaria espressa al matrimonio.
  • Rimedio ex art. 95 d.P.R. 396/2000. In caso di rifiuto illegittimo dell’ufficiale di stato civile, è possibile un ricorso al Tribunale per rettificazione o ricostituzione dell’atto. Questo strumento, però, non sostituisce il consenso mancante del coniuge, requisito a monte della trascrizione tardiva. (Prefettura)

Il principio della Cassazione

La Suprema Corte ribadisce che:

  1. Il consenso alla trascrizione tardiva è atto personalissimo. Trascorso il termine fisiologico dei 5 giorni, non si può più presumere la volontà di attribuire effetti civili; occorre un atto positivo di consenso attuale.
  2. Il rifiuto di prestare il consenso non è illecito ex art. 2043 c.c., né è assimilabile alla violazione della promessa di matrimonio (art. 81 c.c.). È legittimo esercizio della libertà personale su una scelta che incide profondamente sulla sfera familiare e patrimoniale.

E la responsabilità del parroco?

La mancata trasmissione dell’atto entro 5 giorni non comporta automaticamente un obbligo risarcitorio: occorre allegare e provare un pregiudizio concreto, immediato e diretto. Inoltre, l’ordinamento offre strumenti per sollecitare comunque la trascrizione (quando ne ricorrono i presupposti), sicché l’inerzia del ministro di culto non basta, da sola, a fondare la responsabilità.

Cosa significa in pratica

  • Se un matrimonio non è stato trascritto, vale canonicamente ma non produce effetti civili (regime patrimoniale, diritti successori, ecc.) finché non interviene la trascrizione. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
  • Se anni dopo si vuole “regolarizzare”, serve il consenso attuale di entrambi; in mancanza, la trascrizione non si può imporre per via giudiziaria.
  • Il ricorso ex art. 95 d.P.R. 396/2000 è utile solo contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, non contro il dissenso del coniuge. (Prefettura)

Nota di diritto canonico

Sul piano ecclesiale, il matrimonio validamente celebrato resta valido anche senza trascrizione civile. La vicenda attiene dunque all’efficacia civile del vincolo, non alla sua validità sacramentale. L’eventuale percorso di nullità canonica è del tutto distinto.


Conclusioni

L’ordinanza n. 24409/2025 offre un punto fermo: nessuno può essere costretto a far produrre effetti civili a un matrimonio canonico a distanza di anni se non lo vuole. La libertà di autodeterminazione del singolo prevale su ogni pretesa risarcitoria fondata sul mancato (o tardivo) perfezionamento del regime civile del matrimonio. Per i professionisti, il caso impone di verificare subito l’avvenuta trascrizione e, in caso di omissione, di accertare prima di tutto l’orientamento attuale di entrambi i coniugi.

Avv. Maria Pia Capozza

 

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