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Diritto a costituire una nuova famiglia e dovere di versare l’assegno divorzile

Diritto a costituire una nuova famiglia e dovere di versare l’assegno divorzile

Il diritto a costituire una nuova famiglia: un principio fondamentale riconosciuto dalla giurisprudenza

La sentenza del Tribunale di Matera del 6 dicembre 2024, n. 875, offre un’importante occasione per riflettere sull’evoluzione del diritto di famiglia in Italia, con particolare riguardo alla tutela del diritto di ciascun individuo a creare una nuova famiglia anche dopo il divorzio. Questo diritto, radicato nei principi costituzionali e sovranazionali, costituisce un elemento fondamentale della libertà individuale e della dignità umana.

Il principio in esame

Il Tribunale di Matera è stato chiamato a decidere su una domanda di revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio, avanzata dall’ex-coniuge obbligato a causa dell’insorgere di nuovi oneri familiari. In tale contesto, il Giudice ha ribadito che il diritto a costituire una nuova famiglia non rappresenta un presupposto automatico per la rideterminazione dell’assegno divorzile, ma nemmeno può essere considerato irrilevante.

In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato sottolineato che il diritto a costituire una nuova famiglia è un diritto fondamentale, riconosciuto dall’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Questo diritto non può essere degradato a semplice scelta individuale priva di necessità giuridica, anche nel contesto delle relazioni familiari successive al divorzio.

La rilevanza dei nuovi oneri familiari

La decisione chiarisce che la costituzione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner determinano obblighi economici sopravvenuti che devono essere valutati dal Giudice nel contesto della revisione delle condizioni economiche post-divorzio. Tuttavia, il Tribunale precisa che tali oneri devono effettivamente comportare un depauperamento patrimoniale dell’ex-coniuge obbligato, tale da giustificare una revisione degli equilibri economici tra le parti. Non è sufficiente la mera esistenza di nuovi obblighi familiari per rideterminare automaticamente l’assegno divorzile.

La funzione dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile non è finalizzato a ripristinare il tenore di vita matrimoniale, ma ad assicurare un livello reddituale adeguato in base al contributo fornito alla vita familiare e alle aspettative sacrificate durante il matrimonio. In caso di richiesta di modifica, il Giudice deve limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio economico precedentemente raggiunto, senza rimettere in discussione i presupposti che avevano giustificato l’attribuzione dell’assegno.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Matera ribadisce un principio cruciale: il diritto a costituire una nuova famiglia deve essere bilanciato con l’obbligo di garantire l’equilibrio economico tra gli ex-coniugi. Questo equilibrio è il risultato di una valutazione complessa che tiene conto dei diritti fondamentali di ciascuna parte, nel rispetto dei principi di solidarietà e giustizia.

Il riconoscimento del diritto di formare una nuova famiglia come espressione di libertà individuale rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti fondamentali nel diritto di famiglia, richiamando l’importanza di una giustizia che sappia contemperare le esigenze personali e familiari con i principi costituzionali e sovranazionali.

Avv. Maria Pia Capozza

 

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