Locazione di un immobile intestato ad un minore
Il contratto di locazione per esigenze abitative ordinarie può distinguersi in:
- contratto a canone concordato della durata minima di 3 anni più rinnovi di 2 anni (con le varianti 4+2, 5+2, 6+2).
- contratto a canone libero della durata minima di 4 anni più rinnovi di 4 anni;
- contratto Transitorio;
- contratto per Studenti;
- contratto di locazione ultranovennale;
- contratto “Rent-to-Buy”.
Se l’immobile è intestato ad un minore, i genitori possono stipulare il contratto in nome e per conto del loro figlio nei primi 4 casi facendone menzione di ciò nella scrittura privata senza richiedere prima l’autorizzazione del Tribunale. Qualora i genitori ritengano di chiedere comunque l’autorizzazione al Tribunale, possono farlo. Inoltre ex art. 374 lett. 4) cod. civ. i genitori, anche nei primi 4 casi, devono chiedere tale autorizzazione qualora il contratto di locazione si prolunghi oltre un anno “dopo il raggiungimento della maggiore età” del minore
Nel caso della locazione ultranovennale, o del Rent-to-Buy,invece, i genitori devono preventivamente richiedere l’autorizzazione del Tribunale, in quanto tali locazioni sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione.
L’autorizzazione del Giudice, inoltre, non è necessaria in caso di disdetta o di rinnovo del contratto di locazione.
In ogni caso, ogni atto dei genitori è condizionato al fatto che i ricavi della locazione siano destinati agli interesse del minore, alla sua crescita ed istruzione.
Qualora sia necessario avviare una procedura di sfratto o un’azione possessoria su un bene di proprietà di un minore, i genitori possono dare mandato ad un Avvocato precisando di agire in sostituzione del figlio e senza preventivamente richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 374 cod. civ.
Avv. Maria Capozza