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Negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia: la guida

Negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia: la guida

Cosa si intende per negoziazione assistita?

E’ un accordo mediante il quale la coppia decide di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

Servono due Avvocati

Quando ci si può avvalere della negoziazione assistita?

Il procedimento di negoziazione assistita può essere utilizzato in caso di

1 separazione personale dei coniugi,

2 cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio

3 modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quali sono le fasi della negoziazione assistita?

 

Si prevedono 3 fasi, più una quarta eventuale:

 

Prima Fase


Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita

E’ l’invito – formulato con raccomandata a/r o con pec dal proprio Avvocato alla controparte – a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole della separazione o del divorzio o della modifica dei provvedimenti.

Tale invito deve indicare espressamente che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (Responsabilità aggravata) e 642 (Esecuzione provvisoria), primo comma, del codice di procedura civile.

 

Seconda Fase


La stipula della convenzione di negoziazione assistita

Qualora la parte chiamata alla stipula accetti l’invito, le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipuleranno una convenzione di negoziazione assistita.

Tale accordo deve contenere necessariamente i seguenti requisiti:

– l’oggetto della controversia;

– la durata della negoziazione: max 3 mesi e, in ogni caso, non inferiore a un mese.

 

Terza Fase


L’accordo raggiunto in negoziazione assistita ovvero un vero e proprio contratto.

Tale contratto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’accordo concluso davanti agli Avvocati produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono il procedimento e, in base ad esso, verranno effettuate le annotazioni negli atti di matrimonio . Chiaramente, non c’è bisogno di  omologazione

Occorre distinguere due situazioni:

  1. se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti successivi;
  2. se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Da sottolineare che:

A. Il contratto viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Gli Avvocati ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e dall’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.

B. l’Avvocato invia il contratto di negoziazione assistita al proprio Consiglio dell’Ordine

C. L’Avvocato, entro 10 giorni, trasmette una copia autenticata da egli stesso  all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

D. L’ufficiale dello stato civile procede, in tal modo, con le annotazioni richieste dalla legge.

Quarta Fase (eventuale)


Esecuzione coatta dell’accordo raggiunto in negoziazione assistita

Ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata potrà metterlo in esecuzione immediata, avendo l’accordo valore di titolo esecutivo.

Avv. Maria Pia Capozza

 

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