Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio canonico
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Il 26 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 30900 ed ha respinto una richiesta di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.
Il ricorrente sosteneva che, dopo pochi mesi dal matrimonio, aveva instaurato una relazione extraconiugale con altra donna ed ha vissuto con la moglie come un “separato in casa”.
La convivenza da separati in casa, era durata oltre tre anni.
I Giudici hanno ritenuto irrilevante la mancanza di adesione affettiva trai coniugi.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e ribadisce che la convivenza coniugale, ove protrattasi oltre i tre anni, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, come tale ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità.
Sostiene che la mancanza di affectio coniugalis possa acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno.
I coniugi devono escludere consapevolmente gli effetti giuridici della coabitazione.
Solo in questo caso, la convivenza perderebbe ogni valenza riconducibile all’esistenza del rapporto coniugale.
Avv. Maria Capozza
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