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La Riforma di Papa Francesco sull’Ordinamento Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

La Riforma di Papa Francesco sull’Ordinamento Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

Su  Vatican NEWS si leggono i principi ispiratori della nuova legge sull’Ordinamento Giudiziario del Tribunale dello Stato del Vaticano:

I magistrati, pur dipendendo gerarchicamente dal Sommo Pontefice che li nomina, nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge e che essi esercitano i loro poteri con imparzialità.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Vengono poi indicati specifici e rigorosi requisiti di professionalità, con la previsione che magistrati di primo e di secondo grado, e in parte anche della Corte di Cassazione, possano essere nominati professori universitari (di ruolo o in quiescenza) ovvero giuristi di chiara fama.

Inoltre, proprio per soddisfare le esigenze così variegate dell’attività giudiziaria vaticana, pur in uno Stato di dimensioni assai ridotte, da un lato, si valorizzano le esperienze in campo civile, penale e amministrativo e, dall’altro, si richiede che almeno uno dei magistrati degli uffici di primo grado sia esperto di diritto canonico ed ecclesiastico.

Sempre con lo scopo di garantire condizioni di indipendenza e di efficienza è fissato l’organico del personale amministrativo, è prevista l’autonomia di spesa degli uffici giudiziari e, per quelli di primo grado, è stabilito che ne faccia parte almeno un magistrato a tempo pieno.

Un’altra modifica significativa è costituita dalla possibilità che il presidente della Corte di Cassazione possa integrare il collegio giudicante, costituito di regola da tre cardinali, con altri due giudici applicati, nominati sulla base dei requisiti ordinari prima indicati, “qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità”.

Per la prima volta, viene sottolineata la distinzione tra magistratura giudicante e requirente e si assicura anche al Promotore di Giustizia “autonomia e indipendenza” nell’esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, l’articolo 26 della nuova legge, dove viene definito “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”in coerenza con i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, già introdotti nel 2013 nel codice di procedura penale (art. 350 bis).

Infine è prevista una dettagliata disciplina dei requisiti di iscrizione all’albo per gli avvocati difensori.

Ecco il testo integrale della nuova Legge CCCLI sull’Ordinamento Giudiziario dello Stato della Città del Vaticano

Avv. Maria Capozza

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