Tutela del rapporto tra nonni e nipoti: la legittimazione ad agire e l’importanza di un giudizio autonomo

Quando i genitori si separano o divorziano, il delicato equilibrio familiare può risentire di importanti cambiamenti, influenzando non solo il rapporto tra genitori e figli, ma anche quello tra nonni e nipoti.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3539 dell’11 febbraio 2025, ha chiarito che gli ascendenti (nonni) che desiderano tutelare i rapporti significativi con i propri nipoti minorenni devono intraprendere un giudizio autonomo. Non possono, infatti, intervenire direttamente nelle procedure di separazione e divorzio.
Questa precisazione nasce dall’applicazione dell’articolo 317-bis del Codice Civile, che riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere relazioni significative con i nipoti, subordinando però tale diritto all’interesse prevalente del minore stesso. Questo significa che il diritto dei nonni non è assoluto né automatico, ma deve sempre conciliarsi con il benessere e la serenità del minore coinvolto.
La Suprema Corte ribadisce inoltre, in linea con precedenti pronunce (Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 27 dicembre 2011, n. 28902 e Sentenza, 16 ottobre 2009, n. 22081), che anche in seguito alla novella dell’art. 155, comma 1°, c.c., operata dalla legge n. 54/2006, gli ascendenti non sono titolari di alcun diritto autonomo a conservare rapporti e relazioni con i nipoti.
Hanno unicamente un mero interesse di natura morale o affettiva, che non legittima l’intervento diretto nei giudizi di separazione e divorzio.
In assenza di un esplicito dato normativo che autorizzi l’iniziativa giudiziaria degli ascendenti (come previsto invece nei giudizi de potestate ai sensi dell’art. 336 c.c., comma 1°), non è consentito ai nonni intervenire in tali procedimenti. In questi giudizi, la posizione dei minori è tutelata attraverso modalità che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte, né uno specifico diritto di difesa, come accade invece nei procedimenti di adozione.
Una lettura sistematica del quadro normativo, alla luce delle norme che disciplinano la revisione delle condizioni della separazione (art. 155-ter c.c.; art. 710 c.p.c.) e quelle intese a dirimere conflitti fra genitori (art. 709-ter c.p.c.), indica chiaramente che solo i genitori hanno la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori.
Pertanto, se i nonni vogliono formalizzare e tutelare in modo specifico e concreto il loro rapporto con i nipoti minorenni, devono avviare un procedimento giudiziario separato.
Tale giudizio autonomo offre un’opportunità importante: consente al Tribunale di esaminare approfonditamente la qualità e il significato affettivo del rapporto ascendente-nipote, adottando misure specifiche ed idonee che garantiscano al minore la possibilità di mantenere vivi questi legami familiari importanti, purché ciò risponda sempre al superiore interesse dello stesso minore.
In sintesi, affrontare una crisi familiare con consapevolezza e tempestività, soprattutto in presenza di minori, è fondamentale non solo per tutelare l’equilibrio emotivo e psicologico dei bambini, ma anche per preservare quei legami familiari preziosi che arricchiscono il loro percorso di crescita personale e spirituale.
Avv. Maria Pia Capozza