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I nonni sono responsabili per il mantenimento dei nipoti?

I nonni sono responsabili per il mantenimento dei nipoti?

La Cassazione ritorna sul tema della responsabilità dei nonni per il mantenimento dei nipoti.

Qui di seguito una miniguida professionale da Avvocato Rotale Digitale 🔹

Sei un genitore o un nonno preoccupato per il benessere finanziario dei tuoi figli o nipoti?

Avvocato Rotale Digitale, offre supporto e consulenza esperta nel campo del diritto di famiglia e del diritto canonico.

Siamo consapevoli che il mantenimento dei figli è un argomento di grande rilevanza e complessità. Pertanto, desideriamo condividere alcuni punti chiave che possono aiutarti a comprendere meglio i tuoi diritti e obblighi in questa materia.

▪️ Responsabilità subordinata e sussidiaria degli ascendenti
L’obbligazione dei genitori nel mantenimento dei figli è primaria e fondamentale. Tuttavia, è importante sapere che gli ascendenti possono essere chiamati a contribuire economicamente nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per farlo.

▪️ Condizioni per l’aiuto degli ascendenti
È fondamentale evidenziare che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’articolo 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.

La Cassazione è tornata sul tema con l’ordinanza 12 ottobre 2023:

Famiglia – Matrimonio – Diritti e doveri dei coniugi – Mantenimento della prole – Concorso negli oneri – Obbligo subordinato e sussidiario degli ascendenti – Sussistenza – Condizioni.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi.
Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’articolo 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28446

Avv. Maria Capozza

 

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