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Il caso Becciu: osservazioni in base al diritto canonico penale

Il caso Becciu: osservazioni in base al diritto canonico penale

Caso Becciu Diritto penale canonico

Il Processo sugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra e sul Cardinale Becciu: alcune osservazioni in base al diritto canonico penale.

Con decreto del 3 luglio 2021, il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra.

Il processo avrà inizio all’udienza del prossimo 27 luglio.

La richiesta di citazione a giudizio, presentata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia,  riguarda personale ecclesiastico e laico della Segreteria di Stato e figure apicali dell’allora Autorità di Informazione Finanziaria, nonché personaggi esterni e società, attivi nel mondo della finanza internazionale.

I reati contestati nel caso Becciu – Segreteria di Stato

sono:

  1. abuso d’ufficio;
  2. estorsione 
  3. peculato
  4. corruzione
  5. estorsione
  6. riciclaggio ed autoriciclaggio
  7. truffa
  8. falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata
  9. violazione del segreto d’ufficio
  10. appropriazione indebita
  11. subornazione

Taluni dei reati sopracitati vengono contestati anche “in concorso

 

Indagini dal 2019

L’indagine ha preso avvio dalle denunce presentate dall’Istituto per le Opere di Religione il 2 luglio 2019 e dall’Ufficio del Revisore Generale l’8 agosto 2019.

C’è stata piena sinergia tra l’Ufficio del Promotore, la sezione di Polizia giudiziaria del Corpo della Gendarmeria e Forze dell’Ordine internazionali.

Attività speculative

E’ emersa una vasta rete di relazioni con operatori dei mercati finanziari che hanno generato consistenti perdite per le finanze vaticane.

Secondo l’ipotesi accusatoria, vengono contestate:

  1. Attività speculative illecite e pregiudizievoli sul piano reputazionale
  2. Tornaconto personale
  3. L’inganno ai superiori
  4. Complicità interne

“Sono emersi elementi – riferisce il comunicato – anche a carico del Card. Giovanni Angelo Becciu, nei cui confronti si procede, come normativamente previsto, per i reati di peculato ed abuso d’ufficio anche in concorso, nonché di subornazione”.

In un comunicato diffuso dai suoi legali, il porporato si definisce “vittima di una macchinazione ordita” ai suoi danni, che lo ha esposto “ad una gogna mediatica senza pari” e solo grazie alla fede – afferma – riesce “a trovare la forza per combattere questa battaglia di verità”. “Finalmente – conclude Becciu – sta arrivando il momento del chiarimento, ed il Tribunale potrà riscontrare l’assoluta falsità delle accuse”.

La Segreteria di Stato si costituisce parte civile nel processo.

Si è evidenziato, osservano i magistrati vaticani nella richiesta di citazione a giudizio, “come la Segreteria di Stato abbia impiegato fondi ricevuti per finalità benefiche (Fondo Obolo e Fondi Intitolati), per loro natura insuscettibili di essere utilizzati per scopi speculativi, per svolgere operazioni ad elevatissimo rischio finanziario e, comunque, con finalità certamente incompatibili con quelle degli originari donanti”, … con il  “vincolo primario di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritativi del Santo Padre”.

 “Contravvenendo ad elementari principi di prudenza, infatti – scrivono i magistrati – le somme della Segreteria di Stato venivano impiegate oltre che per realizzare operazioni imprudentemente e irragionevolmente speculative, come scalate ad alcuni istituti bancari italiani in incipiente stato di crisi, anche per finanziare soggetti giuridici facenti capo a persone fisiche

Dunque, osservano i magistrati, la Segreteria di Stato, senza alcuna preventiva valutazione dell’investimento, ha corrisposto un prezzo del tutto sproporzionato al valore al quale l’immobile era stato compravenduto nei due anni precedenti.

Il caso alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico

Il presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, monsignor Filippo Iannone, osserva che la nuova Costituzione apostolica Pascite gregem Dei, con la quale Papa Francesco modifica il Libro VI del Codice di Diritto Canonico ha lo scopo di “rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale” .

Che cosa cambia per i reati di natura patrimoniale nel diritto penale canonico?

Si affermano:

  1. il principio della trasparenza nell’amministrazione dei beni
  2. il principio della corretta gestione dell’amministrazione dei beni
  3. sono puniti gli abusi di autorità, la corruzione – sia il corrotto che il corruttore
  4. sono punite le appropriazioni indebite, la “mala gestio” del patrimonio ecclesiastico
  5. È punita anche l’attività degli amministratori che, per utilità propria o per favori agli altri, gestiscono i beni senza rispettare le norme previste.

Nel nuovo testo qual è il rapporto tra misericordia e giustizia? 

Secondo Papa Francesco non c’è misericordia senza correzione.

Diceva San Paolo VI che la giustizia è la minima parte della carità.

San Tommaso, commentando San Matteo nelle Beatitudini, dice che la giustizia senza la pietà conduce alla crudeltà, ma la misericordia senza la giustizia porta alla dissoluzione dell’ordine. 

La salvezza delle anime

Il Codice di Diritto Canonico si conclude affermando che la salvezza delle anime deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema.

La salvezza delle anime richiede che chi ha commesso dei delitti, espii anche la colpa. Quindi, punire chi ha commesso delle azioni criminali diventa un atto di misericordia nei suoi confronti. Questa è una responsabilità dei pastori. La misericordia richiede che chi ha sbagliato venga corretto.

Il Papa afferma: “Promulgo il testo (…) nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli”

dì Avvocato Rotale Maria Pia Capozza

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