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Il ricorso congiunto per separazione e divorzio è possibile

Il ricorso congiunto per separazione e divorzio è possibile

La sentenza n. 28727/2023 stabilisce che è possibile il ricorso congiunto per separazione e divorzio, anche nel caso di procedimento non contenzioso.

La  riforma Cartabia del processo civile ammette il ricorso congiunto ma alcuni dei giudici ne limitavano la possibilità ai soli casi contenziosi.

Ora le Sezioni unite affermano il principio giuridico secondo il quale «in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis 51 del Codice di procedura civile, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Le Sezioni unite sottolineano il risparmio di energie processuali determinato dal ricorso congiunto.

L’utilizzo del ricorso congiunto, in caso di irreversibilità della crisi matrimoniale, consente di avere «in un’unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione di tale crisi, disciplinando una volta per tutte, i rapporti economici e patrimoniali tra di loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, realizza indubbiamente un “risparmio di energie processuali”».

Le Sezioni Unite affermano che, in assenza di un’espressa previsione, l’accordo tra i coniugi in sede di divorzio ha una rilevanza negoziale sulle condizioni relative ai figli e sui rapporti economici e che il tribunale non deve entrarvi, fatta salva l’ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all’interesse dei figli o a norme inderogabili.

Cade l’obiezione dell’indisponibilità dei diritti matrimoniali.

In conclusione, viene data sempre maggiore rilevanza all’autonomia dei coniugi.

Avv. Maria Capozza

 

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