Con ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084, la Corte di Cassazione relativamente alla separazione dei coniugi ha chiarito il concetto di irreversibilità della crisi coniugale ai fini della separazione personale dei coniugi e riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha escluso l’utilizzo del criterio del tenore di vita in analogia con l’assegno divorzile.
La Suprema Corte ha chiarito che l’intollerabilità della convivenza va intesa come fatto psicologico individuale: non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi.
Le cause della crisi può dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda impossibile la convivenza.
L’intollerabilità deve essere verificabile in base a fatti oggettivi e a tal fine rileva, sia la presentazione del ricorso di separazione, sia il risultato del tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale.
Inoltre, in tema di determinazione della misura dell’assegno del coniuge economicamente più debole richiama l’orientamento di legittimità in tema di assegno divorzile.
In tal senso, è irrilevante la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la notevole consistenza del patrimonio della moglie, dovendosi attribuire all’assegno, una funzione assistenziale e una funzione compensativa, i cui presupposti devono essere provati.
Avv. Maria Capozza
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