Nuove tutele per i lavoratori “digitali”

La Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con alcune modifiche del Decreto Legge n. 101/2019 ha introdotto nuove regole e tutele per i lavoratori autonomi, ingaggiati anche attraverso piattaforme digitali.
Il “committente” è l’impresa titolare della piattaforma (anche) digitale e non il cliente/destinatario finale della consegna per il tramite della piattaforma medesima.
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato si estende anche:
- ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro “prevalentemente” personali (non più “esclusivamente” personali).
- ai lavoratori ingaggiati per il tramite di piattaforme digitali, coordinati senza formali direttive spazio-temporali.
Tante le novità:
A. Tutele minime per i lavoratori autonomi che svolgono consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui al Codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali.
B.Possibilità di beneficiare della DIS-COLL, nel caso di perdita del lavoro involontaria e sempre che il soggetto abbia versato, nel periodo dal 1 gennaio dell’anno solare che precede alla cessazione medesima, almeno un mese di contribuzione.
C. La forma scritta ad probationem dei contratti individuali di lavoro.
D. il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per tutelare i loro interessi, i loro diritti e la loro sicurezza ed, n caso di violazione, il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria.
E. Per la retribuzione, si prevede che i compensi siano determinati da parte delle Organizzazioni Sindacali; il divieto di retribuzione a cottimo; la garanzia di un compenso minimo orario; l’indennità integrativa per il lavoro notturno, festivo o svolto in condizioni metereologiche sfavorevoli.
I. la Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal DPR 1124/1965.
Avv. Maria Capozza