2876164902631862
Via Boezio, 6 00193 Roma
+39 800 171 625
avv.capozza@rotalawyer.com

Il matrimonio “combinato” o “forzato”

Il matrimonio “combinato” o “forzato”

Matrimonio forzato o combinato

In merito al significato di “matrimonio”, l’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani afferma che :

“Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.”

Il termine deriva dal latino matrimonium, unione di due parole: mater, ovvero madre, genitrice e munus, compito, dovere.

Il matrimonio ha valenza per la coppia ma anche per la società e per il diritto di ogni Stato. Esso è storicamente un istituto giuridico che ha valenza pubblica e nella società e può assumere rilevanza anche nella religione.

Secondo l’art. 29 della Costituzione Italiana, lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Secondo il Codice civile italiano il matrimonio è un contratto con cui due persone si scambiano il reciproco consenso per costituire una nuova famiglia ed assumono reciproci obblighi.

Contratto o sacramento?

Secondo il Diritto canonico il Matrimonio è un contratto ma anche un sacramento .

Il can. 1055 §1 del Codice di Diritto Canonico secondo il quale: «Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento».

Il consenso dei coniugi è costitutivo del vincolo coniugale ed il can. 1057 §1 precisa che «l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimante tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana».

“Matrimonio combinato”

Il matrimonio combinato prevede  l’interferenza dei genitori o delle famiglie nella decisione di sposarsi.

Il consenso dei futuri sposi resta il fondamento del matrimonio, anche se spesso le tradizioni, la cultura ed il timore reverenziale determinano il consenso di una o di entrambe le parti.

Il matrimonio combinato, di per sé, non viola il dettato della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nella parte in cui sancisce che: «il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi»

“Matrimonio forzato”

Nel matrimonio forzato il consenso espresso da una o da entrambe le parti viene carpito con violenza o minacce.

Tale fenomeno è talmente presente che il Consiglio d’Europa ha stipulato la Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ed indica all’art. 37 i matrimoni forzati tra le forme di violenza da combattere

Con il Codice Rosso anche l’Italia ha finalmente introdotto nel Codice Penale l’art. 558 bis “Costrizione o induzione al matrimonio”. 

La norma dispone che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.

Due sono i tipi di reato previsti dall’articolo: la minaccia come modalità di oppressione; e il reato di induzione al matrimonio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *